Nelle analisi tecniche ed economiche si fa riferimento a una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, ovvero i componenti economicamente più rilevanti, hanno una durata di vita, garantita superiore a 20 anni.
La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”. I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo. Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.100 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
Gli impianti fotovoltaici sono assimilati agli interventi di Ristrutturazione edilizia e tutti i costi di realizzazione sono detraibili con un’aliquota del 50% (massimale di 96.000 €). Possono usufruirne tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF che siano proprietari (o familiari conviventi), usufruttuari, locatari, comodatari dell’immobile oggetto dell’intervento. Per beneficiare dei vantaggi fiscali occorre effettuare i pagamenti con Bonifico “Speciale” e presentare le fatture e le ricevute di attestazione dei bonifici contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
Secondo una circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate (n° 36/E del 19/12/2013), gli impianti fotovoltaici, poiché generano una rendita, sono da considerarsi una “pertinenza accatastabile”. Sono esclusi solo gli impianti con potenza da 0 a 3 kWp (oppure impianti con Potenza < al Triplo del n° delle unità immobiliari servite). Per gli impianti di potenza superiore occorre verificare l’incremento che possono apportare alla rendita catastale, se è superiore al 15% occorre effettuare anche la variazione della Scheda Catastale. L’ammontare della rendita catastale, è pari al 2% del valore dell’impianto moltiplicato per 0,375. Nel caso in cui il valore dell’impianto non sia noto, viene assunto un valore forfettario, che si ottiene calcolando 1.200 euro per ogni kW dell’impianto. Nel 95% delle situazioni il valore dell’impianto non incrementa la rendita catastale oltre il 15% (la circolare non fissa nemmeno i termini di adeguamento).